STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

TITOLO I: Denominazione – Sede – Durata – Scopo

Articolo 1

E’ costituita una libera associazione, senza scopo di lucro, denominata Associazione Europea Psicofisiologi Clinici per l’Integrazione Sociale – in sigla A.E.P.C.I.S. – tra studiosi di Psicologia, Medicina, Scienze Sociali ed Educative.

Articolo 2

La sede legale dell’Associazione è fissata in Roma, Via Montaione a.38, 00139.

Articolo 3

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio associativo che residui successivamente al saldo dei debiti e all’estinzione di tutte le passività, sarà devoluto a diverso ente che persegua finalità analoghe a quelle dell’A.E.P.C.I.S., o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 4

L’A.E.P.C.I.S., che non ha carattere politico, né alcuna finalità di lucro, si costituisce, secondo il Modello Psicofisiologico Integrato Bio-Esistenzialista di Vezio Ruggieri, con lo scopo di:

a) contribuire allo studio, nell’ambito della Psicofisiologia Clinica,  per la formazione di operatori psicofisiologi a diversi livelli:  dalla psicologia di base alla psicoterapia,  con
retroterra culturale che promuove lo sviluppo e lo studio per questa formazione;

b) promuovere iniziative atte a far conoscere la professione dello  Psicofisiologo  Clinico e a delinearne  il  profilo professionale;

c)  ottenere il riconoscimento giuridico del ruolo professionale dello Psicofisiologo Clinico;

d) costituire,  attraverso i suoi organi e le sue iniziative,  il punto di riferimento delle istanze degli Psicofisiologi Clinici, per quanto concerne gli aspetti scientifici,  metodologici e deontologici della professione;

e) allacciare e mantenere i rapporti con le organizzazioni, associazioni, Enti  pubblici  e  privati, nazionali ed internazionali;

f) armonizzare l’iter formativo dello Psicofisiologo Clinico, promuovendo la collaborazione degli Enti pubblici e privati che gestiscono corsi di formazione per Psicofisiologi Clinici;

g) conseguire delle finalità di carattere sociale, civile e culturali individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali come crescita sociale,  culturale e scientifica del territorio. A tal fine l’Associazione può organizzare corsi di formazione e aggiornamento per Psicologi, Medici, Insegnanti di ogni ordine e grado, Operatori socio-sanitari e volontari che operino nell’area socio-sanitaria,  educativa e riabilitativa. Tali corsi avranno finalità informativa e formativa scientifico-culturale, sulla base del Modello Psicofisiologico Integrato Bio-Esistenzialista, del benessere psico-fisico degli utenti,  nel campo delle politiche per i servizi sociali,  l’infanzia e la famiglia per il miglioramento della qualità della vita;

h) promuovere iniziative di confronto multidisciplinare tra i vari esperti del settore,  attraverso  seminari,  meetings, convegni, bollettini ed attività similari;

i) patrocinare la gestione di Centri per l’intervento clinico-terapeutico ad orientamento psicofisiologico;

l) curare la pubblicazione e l’edizione di periodici,  mezzi audiovisivi, libri, etc.

k) promuovere e realizzare studi e ricerche in ambito socio-psico-pedagogico.

Articolo 5

L’A.E.P.C.I.S. organizza corsi di formazione e aggiornamenti inerenti le finalità dell’Associazione stessa, con la possibilità di rilasciare attestati in sede.

Articolo 6

Per  il  perseguimento dei suoi  scopi istituzionali, l’A.E.P.C.I.S.  si avvale, oltre che dei fondi reperiti a norma del successivo articolo 27, anche di quelli che le provengono da Enti e/o privati

Articolo 7

L’A.E.P.C.I.S. si propone come struttura-servizio per Associazioni, categorie e Centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con i suoi scopi.

TITOLO II: Soci

Articolo 8

Possono essere soci dell’A.E.P.C.I.S. i cittadini italiani e stranieri. Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’A.E.P.C.I.S. Potranno infine essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità scientifiche, sociali e culturali.

Articolo 9

La domanda di iscrizione all’Associazione deve essere inoltrata al Comitato Direttivo e deve contenere i dati anagrafici del richiedente, la sua posizione lavorativa, nonché una dichiarazione di accettatane dello Statuto.

Articolo 10

L’Associazione applica una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Fatti salvi i diritti spettanti a ciascun socio e la disciplina uniforme del rapporto associativo, i membri dell’associazione saranno indicati nel libro soci con la specificazione di:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari;

c) soci aderenti;

d) soci onorari;

e) soci o enti sostenitori;

– Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato all’atto costitutivo dell’A.E.P.C.I.S. o aderiranno entro il 20/3/2002,

– Sono soci ordinari i laureati in Psicologia e Medicina che abbiano  acquisito  una
formazione in Psicofisiologia Clinica frequentando un corso almeno triennale  di  Psicofisiologia Clinica riconosciuta  dall’Associazione, con  esperienze documentate di ricerca, di didattica in Psicofisiologia Clinica e che abbiano superato un esame di accesso atto a verificare le reali competenze in ambito psicofisiologico,

– Sono soci aderenti tutti coloro che abbiano i requisiti previsti  dal  comma precedente ma che non esercitano la professione o la esercitano all’estero.  Sono altresì soci
aderenti tutti coloro che, non avendo ì requisiti del comma precedente,  chiederanno – per iscritto – di associarsi dal momento  della Costituzione dell’Associazione in poi, e che intendano, con la loro persona e prestazione volontaria concorrere  alle finalità e al raggiungimento degli scopi associazionali. Il riconoscimento di tale qualifica si ottiene mediante iscrizione all’Albo dell’A.E.P.C.I.S., previa accettazione del Comitato Direttivo e pagamento della relativa quota associativa,

– Sono soci onorari coloro i quali, tra le personalità italiane e straniere, sono assurte a particolare rinomanza in ambito bio-psico-sociale e della Psicologia, ed ogni altra persona che il Comitato Direttivo valuterà di particolare merito.

– Sono soci o Enti scstenitori coloro i quali contribuiscono, in modo rilevante in denaro e/o attrezzature, al raggiungimento e alla valorizzazione degli scopi dell’A.E.P.C.I.S.

Articolo 11

L’appartenenza all’Associazione cessa, previa delibera del Comitato Direttivo, nei seguenti casi:

a) per scioglimento dell’Associazione;

b) per dimissioni o decesso del socio;  il socio che intende
recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta ed è tenuto comunque al versamento della quota dell’anno in corso;

c) per morosità, quando siano trascorsi tre mesi dalla scadenza del termine ultimo per il versamento della quota sociale annua. Il termine previsto viene fissato al 31 dicembre di ogni anno;

d) per non aver rispettato le regole stabilite dallo Statuto sociale o le decisioni prese dall’Assemblea dei soci o del Comitato Direttivo con regolari delibere;

e) per incompatibilità con gli obiettivi dell’Associazione,  che viene valutata dal Comitato Direttivo;

f) per condanna per reato lesivo del buon nome dell’Associazione, secondo il giudizio espresso,  di volta in volta,  dal Comitato Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile

Articolo 12

Tutti gli iscritti all’Associazione sono tenuti a pagare una quota d’ammissione. L’ammontare delle varie quote è fissata dal Comitato Direttivo. L’appartenenza all’A.E.P.C.I.S. impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Articolo 13

I soci in regola con il pagamento della quota relativa all’anno in corso hanno diritto:

– di partecipare alle Assemblee,  a riunioni,  a convegni, a congressi e ad altre manifestazioni organizzate dall’Associazione a particolari, favorevoli condizioni;

– di far parte di gruppi dì lavoro per eventuali ricerche e studi.

Articolo 14

Soltanto i soci in regola con i versamenti possono prendere parte alle attività sociali. Il socio, che per quanto sollecitato, non versi la quota entro l’anno solare in corso è considerato dimissionario. La riammissione nell’Associazione, previa delibera del Comitato Direttivo, comporta il pagamento di tutte le quote annuali arretrate, maggiorate dagli interessi legali. L’iscrizione effettuata dopo il 1 Ottobre e la relativa quota annuale potranno valere, se richiesto nella domanda, a decorrere dall’anno successivo.

Articolo 15

L’esercizio finanziario dell’Associazione va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. L’Assemblea provvederà all’approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO III: Organi dell’associazione

Articolo 16

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c} il Comitato Scientifico;
d) il Presidente;
e) il Tesoriere;
f} il Segretario;

Articolo 17

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed ogni tre anni elegge il comitato direttivo. Tutti i soci potranno partecipare all’Assemblea con il criterio del voto singolo. Ogni associato non può rappresentare più di un associato, mediante delega scritta: la delega deve essere rilasciata solo ad un associato. L’Assemblea deve essere convocata ordinariamente una volta l’anno per:

a) l’approvazione del bilancio dell’esercizio dell’attività decorsa;

b) la discussione e l’approvazione di massima del bilancio preventivo e delle attività da svolgere nell’anno successivo. Quando particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea può essere convocata straordinariamente quando il Comitato Direttivo ne ravvisasse la necessita o qualora essa fosse richiesta, su determinati argomenti, dalla maggioranza degli associati.

Articolo 18

L’Assemblea sarà convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo designato dal Comitato Direttivo, con lettera raccomandata o con altri mezzi idonei (posta elettronica o telefax), indicanti l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data di convocazione. Dell’assemblea verrà redatto un verbale a cura del Presidente e del Segretario.

Articolo 19

Per  la  validità  delle  deliberazioni  dell’Assemblea ordinaria, dovranno essere presenti, o rappresentati mediante Delega, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta degli associati. Qualora non si raggiunga la maggioranza prescritta, la seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni stesse dovranno essere approvata a maggioranza dei due terzi dei votanti. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, occorrerà la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Articolo 20

II Comitato Direttivo è composto dai 3 a 5 membri eletti tra i soci. Per la validità della costituzione del Comitato, dovranno essere presen­ti almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni stesse saranno prese a maggioranza dei presenti.  Il Comitato Direttivo racchiude in sé tutti i poteri per la gestione dell’Associazione, sia per gli affari di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Di ogni esercizio sarà redatta apposita relazione finale, che rimarrà a disposizione dei soci. Le delibere del Comitato Direttivo sono valide se approvate dalla metà più uno degli aventi diritto al voto;  in caso di parità,  prevarrà il voto del Presidente. Si considera dimissionario dalla carica che occupa, il socio che risulti assente a più del 50% del totale delle riunioni del Comitato Direttivo nell’arco dell’anno solare.  Il suo posto verrà occupato da altro socio su designazione del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo resta in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri del Comitato Direttivo possono essere riconfermati.

Articolo 21

Il Comitato Direttivo elegge, fra i suoi membri, con voto di maggioranza semplice, un Presidente, il quale ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale, e convoca il Comitato Direttivo; un Segretario, che tiene i verbali, provvede alla corrispondenza, mantiene aggiornati gli elenchi dei membri e pone in esecuzione i deliberati dei vari organi sociali; un Tesoriere, che riscuote le quote sociali, cura l’amministrazione e tiene il bilancio che presenterà ogni anno.

Articolo 22

Il Comitato Direttivo viene convocato  dal  Presidente oppure su richiesta di almeno tre  consiglieri e si  riunisce di  norma tre volte l’anno.

Articolo 23

E’ di competenza del Comitato Direttivo la determinazione dei programmi e l’adozione di provvedimenti necessari od utili per lo sviluppo ed il buon funzionamento dell’Associazione e per l’attuazione degli scopi sociali.

Articolo 24

Spetterà al Comitato Direttivo l’impegno di stendere ed eventualmente di aggiornare il Regolamento attuativo degli articoli del presente Statuto.

Articolo 25

II Comitato Scientifico è costituito da non più di nove membri, indicati dal Comitato Direttivo e dal Presidente, per le loro rilevanti capacità e conoscenze nel campo delle scienze psicologiche, mediche e psicoterapeutiche. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. Al termine del mandato i membri del Comitato Scientifico possono essere riconfermati.

Articolo 26

II patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a) dalle quote annuali dei soci, fondatori, ordinari ed aderenti fissate dal Comitato Direttivo e versate dagli stessi entro il primo trimestre di ogni anno;

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno eventualmente di proprietà dell’Associazione;

c) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti, sia da parte degli associati che di terzi, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione.

Articolo 27

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative annuali;

b) da iniziative, attività e prestazioni volontarie dei soci, in collaborazione eventuale con strutture pubbliche e private;

c) dal ricavo di sottoscrizioni e raccolta di fondi da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari;

d) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l’attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Comitato Direttivo riterrà opportuno di volta in volta realizzare per il conseguimento degli scopi associativi.

Articolo 28

Poiché l’Associazione non ha fini di lucro, tutte le cariche  sono gratuite. E’ ammesso il rimborso per le spese sostenute, previa presentazione di idonea documentazione.

Articolo 29

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali, non sono rimborsabili.

Articolo 30

Il funzionamento dell’Associazione è retto, per quanto non previsto dallo Statuto, dalle norme del Codice Civile sulle Associazioni.